la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    Modifiche all'art. 8 - Istituzione del registro regionale del
       volontariato della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1
 
   1.  Il  quinto  comma  dell'art. 8 della legge regionale 7 gennaio
1986, n. 1 e' sostituito dal seguente:
   "5.   L'iscrizione   al  registro  e'  disposta  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale  o  dell'assessore  competente,  se
delegato,   previo   parere  del  Comune  nel  cui  territorio  opera
l'organizzazione. Il parere deve essere  espresso  con  provvedimento
del  Consiglio  comunale  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta; decorso tale termine, il parere si intende favorevole.".