la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 8 - Istituzione del registro regionale del volontariato della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 1. Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 e' sostituito dal seguente: "5. L'iscrizione al registro e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, previo parere del Comune nel cui territorio opera l'organizzazione. Il parere deve essere espresso con provvedimento del Consiglio comunale da adottare entro novanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si intende favorevole.".